Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina).

      1. È istituito, d'intesa con la regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale coincidono, in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con i territori comunali di Tufo e Altavilla Irpina.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la regione Campania e sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'Ente Parco nazionale ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      5. All'Ente Parco nazionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ente Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina».
      6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente,

 

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in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.